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SICUREZZA

Lavoro, le norme disattese

La normativa in materia è accurata, ma manca il controllo sull’applicazione e la possibilità di infliggere sanzioni. Penalisti e giuslavoristi a confronto per una contaminazione tra discipline

Studi e Ricerche, Milano
Pubblicato: 03 febbraio 2010

di a cura di Valentina Raffaglio, Biancamaria Spricigo e Alessandro Provera

Gli incidenti sul lavoro restano una piaga per il nostro Paese. E se la normativa italiana su questo fronte è accurata, rimane il problema endemico del controllo della sua applicazione e della possibilità di infliggere sanzioni, aggravata dalla carenza di risorse operative e conoscitive nelle strutture e negli organici. La responsabilità penale per i reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata al centro del convegno organizzato lo scorso 22 gennaio dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e la politica criminale (Csgp).  “Sicurezza sul lavoro e tutela penale, tra teoria e prassi”: questo il titolo della giornata di studio che è stata un’occasione di scambio e confronto tra professori, avvocati e magistrati sulle principali problematiche applicative create dalle più recenti modifiche al Testo unico n. 81 del 2008.

«Il diritto con i suoi precetti e sanzioni può davvero farsi strumento di effettiva tutela della sicurezza sul lavoro - ha detto il professor Gabrio Forti, direttore del Centro studi e docente di Diritto penale, introducendo i lavori - ove però si accompagni a una diffusa cultura della prevenzione, per la quale si richiede un approccio interdisciplinare e un'attenzione ai problemi reali senza sterili astrazioni dogmatiche». Di qui la necessità, come ha notato Angelo Giarda, docente di Diritto processuale penale, di una maggiore sensibilizzazione tra gli operatori del diritto su tutto il territorio nazionale in una materia spesso ingiustamente trascurata se non ignorata.

Il dibattito ha preso avvio con gli interventi dei professori Carlo Piergallini, dell’Università di Macerata, e Francesco Mucciarelli, dell’Università Bocconi di Milano, che hanno analizzato il tema dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e le sanzioni. Secondo il professor Piergallini, nonostante la legislazione penale in materia di lavoro si sia evoluta, ancora oggi sussiste una scarsa effettività del sistema della sicurezza per ragioni sia tecnico-sistematiche, dovute a “strabismo” e scarsa deterrenza sanzionatorie, sia economico-culturali, come precarizzazione dei lavoratori e insufficiente attenzione alla piccola impresa. Da parte sua il professor Mucciarelli ha offerto una particolare prospettiva circa l’apparato sanzionatorio in materia, ripercorrendo la nascita e l’evoluzione del “modello ingiunzionale”, introdotto dal legislatore nel 1994 sulla scorta di una prassi decisionale espressa in sede giurisprudenziale.

La discussione si è poi spostata sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e sul sistema delle deleghe. Francesco Centonze, docente di Diritto penale all’Università del Salento, si è soffermato sulle posizioni di garanzia dei soggetti coinvolti nella gestione di impresa. Il docente ha rilevato la difficoltà di ricostruire, sulla base della normativa di settore, le figure dei soggetti garanti con la necessaria corrispondenza tra poteri e doveri (“principio di effettività”). Inoltre, ha aggiunto, rivestirebbe una posizione di garanzia ogni soggetto che dispone di un potere giuridico di impedire l’evento, eventualmente anche il preposto e lo stesso lavoratore. Dall’intervento di Francesco D’Alessandro, docente di Diritto penale commerciale in Cattolica, è emerso come, alla luce della recente disciplina normativa, il datore di lavoro sia stato riconosciuto quale originario ed esclusivo responsabile del complessivo sistema della sicurezza, ruolo che non viene esaurito dall’adozione del modello di organizzazione.

I criteri dell’imputazione colposa e l’accertamento giudiziale, invece, sono stati analizzati da Rocco Blaiotta, consigliere della Corte di Cassazione, che ha espresso l’esigenza di un affinamento delle categorie della colpa e della causalità, proponendo un concetto di “causalità della colpa” fondato su un giudizio probabilistico. Di diverso avviso Giorgio Marinucci, docente all’Università degli Studi di Milano, che, intervenendo nel corso del dibattito, ha sostenuto come a un concetto normativo come la “colpa”, che significa contrarietà di una condotta a una regola cautelare, non possa essere riferita una nozione naturalistica come quella causale. Mario Napoli, giuslavorista della Cattolica, ha sottolineato l’importanza di un approccio alla materia della sicurezza sul lavoro, nella quale si generi un  apprendimento reciproco tra diritto penale e diritto del lavoro, che, superando gli steccati disciplinari, possa portare a una riflessione giuridica più profonda sul problema. Una delle “infrastrutture” fondamentali del diritto del lavoro idonea a tal proposito è lo “strumento partecipativo” della concertazione, definito “la chiave di volta” che permetterebbe ai lavoratori di farsi compartecipi della cultura della sicurezza.

a cura di Valentina Raffaglio, Biancamaria Spricigo e Alessandro Provera


I REATI COLPOSI

Al centro della sessione pomeridiana i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e la responsabilità da reato degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/ 2001. È stato Carlo Enrico Paliero, docente dell’Università degli Studi di Milano, a entrare nel vivo del dibattito sottolineando la difficile compatibilità tra i delitti colposi con il criterio di imputazione oggettiva dell’«interesse o vantaggio» dell’ente ex art. 5 d.lgs. 231/2001, proponendo di accertare quest’ultimo presupposto mediante un giudizio bipartito volto a stabilire se sussiste corrispondenza tra risparmio di costo e regola cautelare violata e se aver provveduto a quel determinato esborso avrebbe impedito l’evento dannoso. Inoltre, il professor Paliero, ha osservato come il responsabile per la sicurezza di un ente non ricopra una posizione di garanzia. A giudizio di Luca Poniz, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il decreto legislativo correttivo 106/2009 ha solo apparentemente ridotto l’area di responsabilità penale del datore di lavoro. Anzi, quest’ultima stata ampliata, prevedendo un obbligo di vigilanza anche nei confronti dei terzi. Non è convinto Giuseppe Cernuto, del Tribunale di Milano, visto che la normativa vigente prevede obblighi specifici per l’impresa, ad esempio dotarsi di un modello. Dal canto suo, Tomaso Emilio Epidendio, del Tribunale del Riesame di Milano, ha trattato il tema delle cosiddette regole tecniche, le quali permettono una progressione costante e flessibile della normativa.

L’ultima sessione del convegno è stata dedicata ai profili processuali. Giorgio Fidelbo, consigliere della Corte di Cassazione, ha messo in evidenza la criticità del disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 21 gennaio 2009 sul processo breve, che, prevede l’applicazione della nuova disciplina anche ai processi all’ente: la complessità di questi ultimi, porterebbe, probabilmente, a non poter arrivare quasi mai ad un accertamento della responsabilità della società. Le conclusioni della giornata di studio sono state affidate al professor Gianluca Varraso, che ha sostenuto la non ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente in capo all’ente per via del principio di tassatività delle azioni processuali. Inoltre, si è soffermato sul dibattito giurisprudenziale sorto in tema di esercizio dei diritti difensivi dell’ente sottoposto a procedimento penale ai sensi del d. lgs. 231/2001.


Libri

Hopkins’s “Terrible” Sonnets. A Commentary

di Luisa Conti Camaiora, EDUCatt, Milano 2011, pp. 106, € 6,00

La parola in scena

La comunicazione teatrale nell’età di Shakespeare. Franco Marenco, EDUCatt, Milano 2011, 238 pp., 14,50 €